Comune di Castelnuovo Parano

I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili

Cos’è L’ICI è un’imposta che deve essere pagata da tutti i proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, locazione finanziari, enfiteusi e superficie) di un immobile (fabbricato, terreno, area) escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate Cos’è utile sapere L’I.

Data:
4 Luglio 2020

I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili

Cos'è

L’ICI è un’imposta che deve essere pagata da tutti i proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, locazione finanziari, enfiteusi e superficie) di un immobile (fabbricato, terreno, area) escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate

Cos'è utile sapere

L’I.C.I. è dovuta a ciascun Comune in cui l’immobile stesso si trova. È un’imposta autoliquidata dal contribuente.

Normativa di riferimento:

  • D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.
  • L. 24.10.1996, n. 556 Art 3, commi 48 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662
  • D.Lgs. 15.12.1997, n. 446
  • D.L. 27.05.2008 n. 93
  • L. 24 Luglio 2008, N. 126 Art. 1 – Esenzione ICI prima casa.


1) A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
2) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 19923. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992

Requisiti

Il cittadino residente nel comune di Castelnuovo Parano. Il cittadino proprietario, ma non residente Castelnuovo Parano.

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato, sugli appositi bollettini intestati a Comune Castelnuovo Parano servizio tesoreria c/c postale n 80252661.

In quanto tempo

L’imposta può essere versata in due rate, la prima rata entro il 16 giugno pari al 50% dell’importo dovuto per il primo semestre, la seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. E’ consentito il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Se l’ICI non viene pagata entro le scadenze prefissate, è possibile mettersi in regola entro un anno presentando il ravvedimento operoso (su apposito modello), a cui andrà allegato il versamento comprensivo di sanzioni ed interessi.

Quanto costa

L’aliquota è stata determinata in:

  • aliquota ordinaria, 6 per mille
  • aliquota abitazione principale, 5 per mille
  • detrazione per abitazione principale, 103.29 per mille
  • aliquota seconda abitazione, 6 per mille.

A chi rivolgersi

Servizi anagrafe e tributi - Tributi e bilancio

Via dei fiori n.2 – 03040 , Castelnuovo Parano (FR)
Referente: Annarosa Marsella
Telefono: 0776-952092
Fax: 0776-952686

Orari:

tabella con orari di ricevimento al pubblico
 MattinaPomeriggio
Lunedi
09.00-12.00
Martedi
09.00-12.00
Mercoledi
09.00-12.00
Giovedi
09.00-12.00
Venerdi
09.00-12.00
Sabato
09.00-12.00

Ultimo aggiornamento

4 Luglio 2020, 12:17